LE INTERCETTAZIONI DOPO IL D.L. 161/2019
Per “intercettazione” – è pacifico – debba intendersi una: “captazione di conversazioni tra presenti mediante l’ausilio di strumenti informatici o telematici”.
Come è noto, l’art. 266 comma 1, c.p.p. elenca in maniera tassativa i reati per quali sono prevedibili attività tecniche di captazione telefonica e di altre forme di telecomunicazione; articolo a cui è stato inglobato quello relativo ai “delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” – ex art 266 c.p.p. lett. f-quinquies.
Il DL 161/2019 ha altresì ampliato l’utilizzo del captatore informatico – intercettazione ambientale mediante trojan – anche ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, commessi dagli incaricati di un pubblico servizio e dunque avverso tutti i delitti contro la p.a. a patto che vengano indicate in via preventiva le “ragioni giustificatrici dell’ utilizzo nei luoghi ex art 614 c.p. ” e altresì sussistano le condizioni stabilite dall’art. 266 comma 1, lettera b), c.p.p.
Inoltre, il verbale ex art 268 c.p.p. dovrà espressamente riportare “il decreto che dispone l’intercettazione, le modalità di registrazione, il tipo di programma utilizzato, il giorno l’ora di inizio e della fine dell’attività di intercettazione, i soggetti che hanno preso parte all’intercettazione”, nonché, ove sia possibile, anche il luogo in cui si sono svolte le predette conversazioni; potranno essere impiegati solo programmi in possesso dei “requisiti tecnici stabiliti dal Ministero della Giustizia” e si dovrà garantire il controllo in ordine all’ esatta corrispondenza tra quanto intercettato e trasmesso in sede del trasferimento nell’ archivio digitale.
Ai sensi dell’art 268 comma 6 c.p.p il Pubblico Ministero è obbligato a depositare nell’ archivio digitale gli atti delle intercettazioni telefoniche, dandone avviso ai difensori. Il PM può differire il deposito solo qualora sussista un “grave pregiudizio per le indagini” e comunque non oltre la chiusura delle stesse.
E’ quindi all’atto del deposito del PM nell’archivio che la Difesa viene a conoscenza degli atti delle intercettazioni potendo prenderne così visione ed ascoltare le registrazioni entro il termine indicato dal Pubblico Ministero che ha disposto in origine le attività tecniche di captazione.
Qualora invece non si proceda ex art 268 commi 4,5,6,, occorrerà fare riferimento al disposto contenuto nel recente comma 2 bis ex art 415 bis, il quale prevede che per i reati iscritti successivamente alla data del 1 Settembre 2020, l’ avviso di conclusione delle indagini deve contenere “l’ avvertimento ” rivolto all’indagato ed al suo difensore di poter esaminare telematicamente gli atti ed eventualmente estrarre copie dei medesimi, delle registrazioni e dei flussi indicati quali rilevanti dal P.M.; inoltre, il difensore nei successivi 20 giorni dalla notificazione dell’ avviso, potrà depositare istanza al P.M. con la quale potrà significare altre registrazioni ritenute rilevanti, e sull’ istanza medesima il P.M. si pronuncerà con decreto motivato che in caso in di rigetto, consentirà al difensore di richiedere al Giudice la prosecuzione ex art 268.6 c.p.p.
Sul punto il D.L.161/2019 aggiunge il comma II bis all’ art 454 c.p.p., il quale recita: “qualora non abbia proceduto ai sensi dell’art. 268 commi 4,5 e 6, con la richiesta il pm deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazione informatiche e telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro 15 giorni dalla notifica prevista dall’art. 456 comma IV il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazione sulle indicazioni relative alle intercettazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’art. 268 comma VI.”
Pertanto sintetizzando:
- Il Pubblico Ministero è esplicitamente onerato al deposito dell’ elenco delle conversazioni rilevanti
- Vi è di fatto una compromissione per la difesa del tempo a disposizione per l’esame dell’elenco delle conversazioni rilevanti, rispetto a quanto previsto dal comma II bis dell’ art. 415bis cpp
- E’ prevista la possibilità per i difensori di depositare istanza al P.M. con la quale indicare altre registrazioni ritenute rilevanti – come già previsto ex art. 415 bis cpp – e su tale istanza il Pubblico Ministero dovrà pronunciarsi con decreto motivato che, se sarà di diniego o di contestazione, permetterà al difensore di adire il giudice affinché quest’ ultimo attivi la procedura ex art. 268 comma VI cpp..
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