I reati informatici nel nostro Ordinamento Giuridico
La legge 547/1993 – “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”– e la legge 48/2008 – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” – hanno introdotto nel nostro ordinamento alcune fattispecie di reato che comunemente sono definiti come reati informatici.
Con lo svilupparsi delle nuove tecnologie ci si trova di fronte oggi ad illeciti che implicano e sono connessi alla tecnologia informatica, in senso più lato.
Questa tipologia di reato non propriamente classificabili nell’ambito di reati informatici – e quindi non inclusi nell’elenco che più avanti riportiamo – sono definiti con il nome di “cybercrimes”.
A tali reati dedicheremo prossimi approfondimenti specifici.
I reati informatici nel nostro ordinamento
Tornando all’argomento di questo articolo, ovvero i reati informatici nel nostro ordinamento – reati informatici, abbiamo detto, in senso stretto – di seguito forniamo l’elenco di quelli più comuni e, a nostro umile giudizio, più importanti.
I singoli reati, con indicazione sintetica degli elementi costitutivi, saranno oggetti di altre futuri articoli.
I reati informatici nel nostro Ordinamento Giuridico – Un elenco di quelli più comuni
- Art. 615-ter cp. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
- Art. 615-quater cp. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
- Art. 615-quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.
- Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- Art. 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- Art. 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Art. 640 –ter La frode informatica.
Dedicheremo approfondimenti specifici ai singoli reati ed ai loro elementi costitutivi, in prossimi articoli.
Se siete vittima o siete stati accusati di qualcuno di questi reati potete contattarci per un consulto gratuito, anche e soprattutto in fase di indagini preliminari.
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