Diffamazione online e accertamenti tecnici: quando il digitale incontra la giurisprudenza

Considerazioni sulla Cass. Pen., Sez. V, sent. 12284/2025

🔍 Introduzione

Nel contesto crescente dei reati commessi tramite strumenti digitali, la diffamazione online rappresenta uno dei reati più diffusi e insidiosi. La Sentenza n. 12284/2025 della Corte di Cassazione offre l’occasione per riflettere, da un punto di vista tecnico-forense, su come il diritto si rapporti alle evidenze digitali e su quali siano i limiti e le potenzialità delle indagini tecniche nel cyberspazio.

2. Sintesi della sentenza

Il caso riguarda un contenuto diffamatorio pubblicato su un blog. L’imputato veniva identificato senza l’utilizzo di accertamenti informatici diretti (come la tracciatura dell’indirizzo IP), ma sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui:

  • L’assenza di una denuncia di furto d’identità informatica.

  • La coincidenza tra dati pubblici e dati noti all’imputato.

  • L’utilizzo del blog in tempi e modi compatibili con la disponibilità dello stesso da parte dell’imputato.

La Suprema Corte conferma la legittimità della condanna, sottolineando come non sia obbligatorio ricorrere ad accertamenti tecnici informatici se la responsabilità dell’autore può essere ricavata da altri elementi probatori.

3. Analisi giuridica

Dal punto di vista giuridico, la sentenza:

  • Riconosce piena dignità probatoria a elementi di tipo indiziario, anche in reati informatici.

  • Ribadisce il principio del libero convincimento del giudice (art. 192 c.p.p.) purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • Sottolinea che non è automatica l’impunità per reati commessi online in assenza di una prova tecnica (es. IP), se ci sono altri elementi logici e documentali idonei a sostenere la colpevolezza.

4. Implicazioni per la perizia forense

Questa pronuncia pone l’accento sul ruolo complementare e non esclusivo della perizia tecnica:

  • L’accertamento dell’IP o della connessione può essere utile ma non è condizione necessaria per il giudizio.

  • Il perito o il consulente tecnico deve contestualizzare tecnicamente gli indizi: ad esempio, valutare se un determinato utente avrebbe potuto effettivamente accedere alla piattaforma nel periodo incriminato.

  • È centrale il concetto di presidio del dispositivo: chi ha disponibilità esclusiva del terminale da cui parte il reato, in mancanza di prove contrarie (es. accessi abusivi, compromissioni, malware, etc.), può essere ritenuto responsabile.

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5. Rilevanza tecnica (informatica, rete, telefonia)

Dal punto di vista tecnico, la sentenza lascia spazio ad alcune riflessioni operative:

  • Accertamenti IP e log di accesso: strumenti molto utili, ma non sempre disponibili (dipende da conservazione log, GDPR, tempistiche).

  • Assenza di denuncia come elemento rilevante: se un soggetto non denuncia la compromissione dei propri account, questo può essere valutato come indice della genuinità dell’uso.

  • Analisi dei metadati dei contenuti digitali (timestamp, geolocalizzazione, user agent) possono rafforzare un quadro indiziario.

  • Controllo e custodia del device: nel momento in cui si dimostra che solo l’imputato aveva accesso a un dispositivo da cui parte il reato, la prova tecnica può non essere necessaria.

6. Conclusioni operative per il professionista forense

Questa sentenza offre una linea guida importante per i consulenti tecnici e periti:

  • Anche in assenza di log o tracciamenti tecnici, si può supportare o contrastare un impianto accusatorio valutando l’insieme delle circostanze digitali.

  • La collaborazione tra avvocato e consulente tecnico è fondamentale per comprendere se l’indizio è tecnicamente valido e se esistono scenari alternativi (accessi non autorizzati, spoofing, ecc.).

  • È utile in sede difensiva documentare e notificare eventuali anomalie di sistema o potenziali compromissioni dell’account fin dalle fasi iniziali.

In sintesi

La Cassazione ci ricorda che la verità processuale può emergere anche senza un tracciamento tecnico dell’IP, purché ci siano elementi gravi, precisi e concordanti. Per il tecnico forense, la sfida è quella di valutare e rappresentare correttamente la probabilità tecnica di uno scenario, tenendo sempre conto che non è solo la tecnica a parlare, ma il contesto probatorio nel suo complesso.

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