Codice Rosso – Il Revenge Porn

In un precedente articolo abbiamo sinteticamente illustrato la ratio e la genesi di questa importante norma. In questo proviamo a darvi una panoramica su uno dei reati per i quali, secondo la  legge n. 69/2019, opera una presunzione assoluta di urgenza: il revenge porn.

L’art. 10 della L. 69/2019 – Codice rosso –  introduce nel codice penale, all’articolo 612-ter, una nuova fattispecie da tempo richiesta per sanzionare la diffusione del fenomeno e l’assenza di incisivi strumenti di contrasto. Si tratta del fenomeno del c.d. Revenge porn.

L’espressione indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. L’esperienza pratica dimostra che spesso la diffusione di queste immagini o video segue la fìne di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.

 

Codice Rosso – Il Revenge Porn: Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punfto con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

 

Codice Rosso – Il Revenge Porn: le condotte sanzionate

  1. la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere

La condotta tipica è composta:

  • dalla realizzazione o dalla sottrazione (che può costituire di per sé reato) di immagini o video dal contenuto «sessualmente esplicito»
  • dalla successiva «pubblicazione» o «diffusione» dello stesso;
  • dall’assenza «del consenso delle persone rappresentate».

Trattandosi di immagini che riprendono la persona in atteggiamenti intimi deve ritenersi che il consenso (non viziato) debba risultare in maniera univoca ed esplicita.

La ratio della norma e l’interesse tutelato, che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fanno propendere per una sorta di presunzione in favore della vittima, gravando sull’imputato quanto meno un onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato. Consenso che, in base ai principi generali, può essere revocato, impedendo la diffusione (o l’ulteriore diffusione ai soggetti cui è comunicata la revoca del consenso).

Si ritiene che coloro che diffondono il materiale o intendono farlo a fronte della comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell’assenza di consenso e della presentazione della relativa querela hanno un onere di evitare o interrompere la diffusione pena la commissione del reato o di più gravi reati (ricettazione).

 

2.  E’ sanzionata, inoltre, la condotta di chi, avendo comunque ricevuto o acquisto le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc..), consegni, ceda, pubblichi (su social, siti, blog ecc..) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare Ioro nocumento.

In questa seconda ipotesi è punito l’eventuale “condivisore” delle immagini diffuse dall’autore del reato. E’ proprio la diffusione a cagionare la lesione della riservatezza della vittima amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Ragioni di tutela della persona offesa fanno ritenere che il consenso richiesto sia ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese o per una comunicazione “limitata” dell’immagine.

Dall’esperienza pratica emerge una certa difficoltà a provare l’effettiva conoscenza da parte del “condivisore” della mancanza di consenso a monte da parte della vittima.

Il fine di recare nocumento rappresenta il dolo specifico in quanto l’agente deve essere consapevole oltre che di porre in essere la condotta tipica, anche di arrecare un danno (all’immagine, alla salute, al patrimonio ecc.) al di là della realizzazione dello stesso.

 

Codice Rosso – Il Revenge Porn: le aggravanti

Sono previste due circostanze aggravanti ordinarie:

  • se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o Trattasi di modalità ordinaria di commissione del reato;
  • una circostanza a effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà) se i fatti sono commessi in danno di persona in  condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

I presupposti di applicabilità delle circostanze ora descritte devono sussistere al momento della commissione del fatto.

L’ultimo comma dell’articolo 612-fer c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi, può essere rimessa solo in sede processuale con l’applicazione dei principi già elaborati per l’art. 612-bis quarto comma c.p.

La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata dall’essere commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza è punibile d’ufficio.

 

Codice Rosso – Il Revenge Porn: le indagini digitali (Digital Forensics)

Lo specialista di informatica forense in casi di revenge porn opera su dispositivi di memoria vari (cellulari, pen drive, computer hard disk esterni) e tutti quei device dotati di memoria, con capacità anche minima, che sono di proprietà o in uso all’indagato/sospettato, nonchè alla persona offesa. Ma non solo, su cloud, account e-mail, profili social in qualsiasi modo riconducibili all’indagato; cronologie visite pagine web, cronologie ricerche web poste in essere sempre dall’indagato.

Particolare attenzione, naturalmente , è dedicata alla individuazione di applicazioni di messaggistica istantanea nella disponibilità dell’indagato e anche della persona offesa.

Le analisi dei dati disponibili – meglio se acquisiti correttamente secondo metodologie e  strumenti forensi – sono naturalmente volte, principalmente,  alla individuazione di elementi multimediali che ritraggono la parte lesa in immagini di sesso esplicito; in caso positivo si procede con tutti quegli accertamenti tecnici tesi a dimostrare l’eventuale presenza degli elementi costitutivi il reato.

Sintetizzando e senza avere la pretesa che l’elenco sia esaustivo, in linea di massima vanno “scandagliate” le seguenti categorie di elementi:

  • MESSAGGISTICA: sarà sicuramente utile comprendere se vi siano interazioni o comunicazioni scritte tra l’indagato ed altri soggetti nelle quali lo stesso diffonda illecitamente materiale che ritragga la persona offesa in momenti intimi, erotici.
  • ELEMENTI MULTIMEDIALI: in secondo luogo certificare la presenza di elementi multimediali che ritraggono la parte lesa in momenti erotici che sono stati successivamente diffusi senza il suo consenso;
  • APPLICAZIONI: analizzare le applicazioni al fine di rendere noti possibili applicativi dediti alla modifica e alterazioni di elementi multimediali, nonché canali per la loro diffusione;
  • RICERCHE WEB: appurare quali tipo di ricerche compia l’indagato
  • CRONOLOGIA VISITE PAGINE WEB:  verificare la cronologia delle pagine web visitate
  • PROFILI/ACCOUNT: verificare l’esistenza di profili social, account di posta nonchè l’esistenza di account su servizi cloud

La tecnologia è in rapida evoluzione per questo riteniamo di dover precisare che l’elenco proposto non può essere considerato esaustivo e che l’approccio migliore in fase di ricerca prove (a carico o a discarico) è quello dettato dall’esperienza dello specialista operante e, naturalmente, dalla natura dei device  e dalla qualità e quantità delle relative informazioni disponibili.

Per ogni esigenza tecnica su casi di Revenge Porn potete contattarci, per una consulenza preliminare, senza impegno.

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