Nuove misure contro la violenza sulle donne: Una risposta urgente all’incremento dei femminicidi che si sta registrando nel nostro paese. Il Governo interviene con provvedimenti integrativi al Codice Rosso.
Il Consiglio dei ministri italiano ha infatti approvato un disegno di legge per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica. La proposta è stata avanzata dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio.
L’obiettivo del governo è quello di velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che le potenziali vittime di violenza domestica e violenza contro le donne possono correre, migliorare le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati e migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
Il disegno di legge tiene conto delle istanze emerse dall’Osservatorio sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, delle osservazioni contenute nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e degli orientamenti della procura generale della Corte di Cassazione.
Le principali misure introdotte dal disegno di legge includono:
- Rafforzamento dell'”ammonimento” da parte del questore: Si estende l’applicazione dell’ammonimento, una misura di prevenzione attualmente prevista per tutelare le vittime di violenza domestica, cyberbullismo o stalking, includendo anche i cosiddetti “reati-spia” che avvengono all’interno delle relazioni familiari ed affettive. L’ammonimento impone alla persona coinvolta di astenersi dal commettere ulteriori atti di violenza e può comportare il ritiro delle armi. In caso di reiterazione della condotta, i reati sono perseguiti d’ufficio.
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- Potenziamento delle misure di prevenzione: Si estende l’applicazione delle misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale anche ai sospettati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Queste misure possono essere applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato.
- Velocizzazione dei processi: Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità. Sarà data priorità anche alle richieste e trattazioni delle misure cautelari personali.
- Attribuzioni del Procuratore della Repubblica: Si rende obbligatoria l’individuazione di uno o più procuratori aggiunti o magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
- Termini per la valutazione delle esigenze cautelari: Si stabilisce un limite massimo di 30 giorni per il pubblico ministero per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari, e ulteriori 30 giorni per il giudice per decidere sull’istanza. Anche in assenza dei presupposti per richiedere le misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari.
- Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari: Si prevede l’applicazione di sanzioni penali per la violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. Le sanzioni previste sono la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza. Questa misura estende le pene anche alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
- Arresto in flagranza differita: Si introduce l’arresto in “flagranza differita” per i casi in cui una persona venga individuata, in modo inequivocabile, come autore di condotte come la violazione degli ordini di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti in famiglia o atti persecutori. Questo tipo di arresto può essere effettuato sulla base di prove video-fotografiche o derivanti da applicazioni informatiche o telematiche. L’arresto deve essere eseguito entro le 48 ore dal fatto.
- Rafforzamento delle misure cautelari e uso del braccialetto elettronico: Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo per la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti. Inoltre, si prevede l’uso del braccialetto elettronico per il controllo del rispetto degli obblighi imposti dalla misura cautelare, come mantenere una determinata distanza dalla casa familiare o da altri luoghi frequentati dalla persona offesa, con una distanza minima di 500 metri.
- Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione: Si estende l’obbligo di comunicare immediatamente alle vittime di violenza domestica o violenza contro le donne tutte le informazioni riguardanti le misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, comprese eventuali scarcerazioni, evasione o volontaria sottrazione all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Si prevede anche una comunicazione dell’autorità giudiziaria al questore in caso di estinzione, inefficacia, revoca o sostituzione in melius delle misure cautelari coercitive personali, al fine di favorire una migliore collaborazione nella gestione delle misure di prevenzione.
- Sospensione condizionale della pena: Si modificano gli obblighi per l’accesso alla sospensione condizionale della pena. In particolare, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, oltre alla partecipazione a percorsi di recupero, si richiede il superamento di tali percorsi con esito favorevole, come accertato dal giudice.
- Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime: Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro “anticipato” per le vittime di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima o deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge (anche separato o divorziato) o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Questa provvisionale viene introdotta per sostenere le vittime o gli aventi diritto che si trovino in uno stato di bisogno, superando il requisito precedente dell’acquisizione della sentenza di condanna.
Si tratta di ulteriori punti che integrano il disegno di legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica e contrastare la violenza sulle donne.
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Foto di Sydney Sims su Unsplash