Chi può svolgere indagini difensive?
Procediamo con i nostri approfondimenti sulla L. 397/2000. In questa pillola di approfondimento vediamo sinteticamente chi può svolgere indagini difensive.
L’art. 327-bis c.p.p. prevede che l’attività di ricerca e individuazione di elementi di prova a favore dell’assistito venga esercitata dal difensore – fin dal momento dell’incarico professionale risultante da atto scritto – ovvero su suo incarico, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Quindi il difensore è colui al quale, quindi, la norma affida il ruolo di dirigere ed organizzare l’attività investigativa e al quale viene riconosciuta la facoltà di avvalersi di sostituti, investigatori privati, potendo ricorrere, quando sono necessarie specifiche competenze tecniche, alla nomina di consulenti tecnici.
Il Difensore, quale soggetto di indagine, può – e deve – ricercare elementi probatori che confluiscono poi nel corpo delle indagini preliminari, con tutte le conseguenze che processualmente ne derivano.
Le considerazioni che seguono confermano la centralità del ruolo del Difensore, quando legittimamente nominato e nei limiti di quanto prevede la norma per esempio nel divieto di intralcio delle indagini preliminari della Pubblica Accusa e di altre limitazioni che vedremo in prossime pillole di approfondimenti.
- le investigazioni difensive non possono essere svolte direttamente dalla persona alla quale l’attività difensiva si riferisce
- non c’è un autonomo potere investigativo in capo al sostituto, all’investigatore privato ovvero al consulente tecnico, anche nel caso l’incarico provenisse direttamente conferito dall’assistito
Detto quindi delle facoltà riconosciute in via esclusiva al difensore e che tali facoltà derivano dalla nomina conferitagli dall’assistito, è sicuramente necessario individuare correttamente la figura di tale soggetto.
Chi può svolgere indagini difensive: cosa si intende per “assistito”?
Chi può svolgere indagini difensive: cosa si intende per “assistito”? Ovvero qual è la figura processuale legittimata a conferire idoneo mandato al difensore perché attivi le indagini difensive?
Secondo la dottrina, possono conferire idoneo mandato ad espletare indagini difensive non solo l’indagato, l’imputato o il condannato, ma anche altre parti private del processo penale ovvero la persona offesa del reato.
Rimane il limite oggettivo nello svolgimento delle indagini difensive – seppure legittime – di non intralciare in alcun modo quelle svolte dagli organi inquirenti.
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