Le indagini difensive: gli elementi caratterizzanti
Oggi ci rinfreschiamo la memoria rivedendo insieme alcuni degli elementi caratterizzanti le indagini difensive.
Abbiamo già sinteticamente visto che nel nostro Ordinamento il difensore ha la facoltà di svolgere attività di investigazione al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, a partire dal momento del conferimento dell’incarico professionale che deve risultare da atto scritto; e ciò in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e quando è necessario per promuovere un giudizio di revisione, anche avvalendosi di ausiliari.
Vediamo insieme quali sono gli elementi che caratterizzano le indagini difensive
La norma che regola le indagini difensive, fissa chiaramente alcuni elementi caratterizzanti l’attività di indagine.
In primis va evidenziato che – naturalmente – anche per le indagini difensive vale il principio generale ed assoluto del divieto di utilizzare metodologie o tecniche che possano inficiare la libertà di autodeterminazione o alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, e ciò, evidentemente, al fine di assicurare la libertà morale delle persone ed anche di garantire la genuinità dei risultati probatori – si pensi, ad esempio, alla raccolta di un elemento dichiarativo da persona informata sui fatti.
Vediamo adesso le caratteristiche degne di nota dell’attività di indagine difensiva, alcune delle quali la differenziano da quella del Pubblico Ministero.
- Le indagini difensive sono facoltative
Il difensore compie attività di indagine laddove lo ritenga necessario al fine di tutelare il proprio assistito che, a sua volta, deve disporre delle necessarie risorse finanziarie per sostenere i relativi costi, a meno che l’assistito non si possa avvalere del gratuito patrocinio.
Se ne deduce che ben può l’assistito escludere le attività di indagini difensive nella formulazione del conferimento dell’incarico professionale al difensore
- Le indagini difensive sono monodirezionali
Il difensore nella sua attività investigativa ricerca ed individua solo prove a discarico.
Nel caso comunque nel corso delle indagini dovessero emergere elementi a carico di terzi non è escluso che il difensore possa metterli a disposizione del Pubblico Ministero o del Giudice a seconda della fase processuale in cui questi emergono.
- Le indagini difensive possono essere caratterizzate dal principio della frammentarietà
Il difensore è libero di scegliere quali atti investigativi compiere e quali risultanze sottoporre alla valutazione del Giudice e delle altre Parti.
Fanno eccezione gli eventuali atti irripetibili o accertamenti ex art. 360 cpp a cui abbiano partecipato il PM o la PG all’uopo delegata. In questi casi i verbali e le risultanze di tali attività vanno depositate nel fascicolo del PM o in quello della Difesa.
- Le indagini difensive ed il rispetto del principio di territorialità
La giurisprudenza ha fissato un principio “territorialità” delle investigazioni difensive: per la raccolta di elementi probatori all’estero è necessario il ricorso allo strumento della rogatoria internazionale.
Continua a seguirci dedicheremo ulteriori approfondimenti a questo tema.
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